Puoi chiudere un conto corrente bancario senza spese di chiusura. Considera che le norme e le procedure per chiudere un conto corrente sono ora molto più favorevoli al correntista di quanto non fossero negli anni scorsi.

Il correntista può chiudere il conto corrente bancario in qualsiasi momento senza penalità o spese di chiusura. Questo contratto rientra infatti nella tipologia dei contratti a tempo indeterminato o ad esecuzione periodica esenti da penalità e spese di chiusura previsti dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del DL Bersani bis sulle liberalizzazioni. Rientrano nella stessa categoria e per sono quindi esenti da penalità e spese di chiusura anche il conto titoli, deposito, apertura di credito, bancomat e carta di credito.

Restano a carico del correntista fino alla data di chiusura le normali spese, commissioni e interessi di conto corrente, l’imposta di bollo e le eventuali spese per la produzione e l’invio dell’estratto conto finale.

Nella chiusura del conto corrente bisognerà considerare i seguenti punti fondamentali:

1. Devo comunicare in forma scritta la decisione di chiudere il conto corrente, generalmente la banca ha un modulo apposito.
2. Il saldo del conto deve essere a credito, se non lo è devo versare la cifra necessaria a coprire lo scoperto, le spese, le commissioni e gli interessi di liquidazione finale.
3. Le carte di debito devono essere a zero.
4. Devo riconsegnare i libretti con gli assegni non utilizzati, le carte di credito, le carte di debito o prepagate e le carte bancomat.
5. Devo svuotare e chiudere l’eventuale cassetta di sicurezza.
6. Devo disdire o trasferire al nuovo conto tutti gli addebiti periodici automatici (RID): telefono, luce, gas, sky, mutuo ecc.

La presentazione del modulo scritto di chiusura del conto corrente rappresenta solo l’inizio della procedura in quanto Il tempo necessario per chiudere effettivamente il rapporto dipende dalle operazioni in corso che devono essere portate a termine: importi in addebito sulle carte di credito, buon fine assegni versati, riba e cambiali all’incasso, accredito stipendio del mese ecc.

Dal 1* novembre 2009, grazie all’adozione negli stati membri dell’Unione Europea dei “Principi comuni in materia di trasferimento di conti bancari” messi a punto dall’EBIC (Comitato Europea Industria Bancaria), in caso di spostamento di un conto corrente ad un’altra banca nella stessa nazione, la nuova banca assisterà il cliente in tutte le pratiche. Non sarà più quindi necessario recarci al vecchio istituto per comunicare la chiusura ed occuparci delle altre incombenze (passaggio titoli in portafoglio, rapporti di addebito periodico RID ecc.), ma tutto questo sarà assolto dalla nuova banca, la quale al termine delle operazioni trasferirà il saldo al nuovo conto e chiuderà il vecchio.
Bisognerà vedere però come queste norme verranno seguite in pratica dai nostri istituti.