La commissione di massimo scoperto è stata abolita dall’art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 (decreto Salva Italia del governo Monti). La banca potrà addebitare al cliente oltre agli interessi soltanto una commissione onnicomprensiva che non potrà superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.

Nel caso di sconfinamento senza affidamento (andare in rosso) oppure oltre i limiti del fido già concesso la banca potrà addebitare al cliente oltre agli interessi solo una commissione fissa di istruttoria veloce (Civ) sull’importo dello sconfinamento.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà determinare i casi di sconfinamento di durata o importo limitati per i quali la commissione di istruttoria veloce non potrà essere applicata.