La normativa antiriciclaggio prevista dall’art. 12 del decreto Salva Italia del governo Monti modifica il limite massimo per l’uso del contante da meno di 2.500 euro a meno di 1.000 euro.

Questo limite vale per tutti i trasferimenti di danaro in contanti o con titoli al portatore, quale che sia il motivo che li determina, e quindi non solo effettuati per pagamenti di beni o servizi, ma anche per donazioni o prestiti tra parenti o amici.

L’uso del contante non può pertanto superare 999,99 euro, mentre per importi più elevati deve essere utilizzato un mezzo di pagamento tracciabile (assegno nominativo, bonifico, carta di credito ecc.).

Rientrano nella normativa anche i trasferimenti frazionati intenzionalmente allo scopo di aggirare il limite.

Il trasferimento di danaro oltre la cifra massima fa incorrere nelle sanzioni previste sia chi lo effettua sia chi lo riceve.

La sanzione amministrativa (non penale) per ogni interessato, applicabile dal 1 febbraio 2012 per il limite di 1.000 euro, va dal 1% al 40% dell’importo trasferito con un minimo di 3.000 euro.

I versamenti e i prelevamenti in contanti effettuati sul proprio conto corrente dal titolare non rientrano naturalmente nella normativa, in quanto non vi è trasferimento di danaro a terzi.