Il conto scoperto o conto in rosso si ha quando in un conto corrente non assistito da fido il saldo va in negativo per prelievi o pagamenti che eccedono il saldo di conto.
Lo scoperto di conto non essendo assistito da un contratto di finanziamento deve essere considerato un fatto straordinario che non dovrebbe verificarsi e che quindi dovrebbe rientrare al più presto.

Lo sconfinamento si ha invece quando in un conto assistito da fido bancario, cioè da un contratto di finanziamento che consenta di andare in rosso fino ad una cifra stabilita, anche questa cifra viene superata.

Sia il conto scoperto che lo sconfinamento per potersi verificare necessitano della tolleranza della banca che consenta al cliente uscite superiori al saldo disponibile

Una cosa diversa è lo scoperto per valuta che può verificarsi quando le date delle operazioni in entrata e in uscita sono vicine: il saldo contabile è a credito, ma la data valuta di accredito dei versamenti che costituiscono il saldo è successiva alla data valuta di addebito delle operazioni che lo utilizzano. In sostanza secondo il calendario il versamento precede il prelevamento, ma dal punto di vista degli interessi avviene il contrario.

Sugli importi a debito la banca naturalmente applica gli interessi passivi che nel conto scoperto o in rosso hanno tassi superiori a quelli previsti per i conti affidati, anche se in contropartita il fido ha un costo fisso annuo anche se non viene utilizzato e sconta la CMS (commissione di massimo scoperto) quando applicabile.

Il Decreto “anticrisi” 85/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, ha escluso l’appicazione della CMS per lo scoperto di conto corrente o conto in rosso perché non assistito da un contratto di finanziamento che la preveda esplicitamente e ne ha limitata l’applicazione ai soli conti affidati che risultino a debito per almeno 30 giorni consecutivi facendo inoltre rientrare anche questo onere nel calcolo del tasso d’interesse antiusura.

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