Il Bail-in riguarda il salvataggio di un’istituzione finanziaria in crisi con l’intervento dei suoi stessi creditori e depositanti, che ne sopportano le perdite.

All’opposto con il Bail-out il salvataggio dell’istituzione finanziaria in crisi avviene con un intervento esterno, di solito governativo, che utilizza i fondi pubblici e quindi il danaro dei contribuenti.

Il Bail-In è entrato in vigore in Italia il 1 gennaio 2016, a seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Lo Stato, e quindi i cittadini con le loro tasse, non interverrà più per salvare la banca, ma verranno utilizzati in un ordine ben definito coloro che hanno rapporti con la banca stessa e solo in ultimo, nel caso vi sia pericolo per la stabilità finanziaria del paese, potrà intervenire lo Stato.

L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente, cioè vengono colpiti per primi:

1 – Azionisti
2 – Detentori di altri titoli di capitale
3 – Altri creditori subordinati
4 – Creditori chirografari
5 – Persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per importi eccedenti 100.000 euro
6 – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

I conti correnti fino a 100.000 euro sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e non possono essere toccati, come anche i titoli del cliente (azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.) che la banca ha in gestione o in amministrazione.