Questa pagina si riferisce all’imposta di bollo titoli per l’anno 2011.
Per l’anno 2016 vedi Bollo conto corrente e conto deposito 2016.
Per gli anni 2012-2013 e successivi vedi Nuovo Bollo Titoli e Conti Correnti 2012-2013.

Importanti modifiche all’imposta di Bollo sul dossier titoli sono state introdotte dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modifiche nella L. 15 luglio 2011 n. 111.

Due circolari, la 40E del 4/8/2011 e la 46E del 24/10/2011, hanno cercato di chiarire i dubbi per l’applicazione concreta delle nuove norme.

La nuova normativa stabilisce 4 scaglioni di applicazione in base al valore del dossier titoli ai quali corrispondono i seguenti importi annuali dell’imposta di bollo:

Valore del Dossier Titoli Bollo annuo fino al 31.12.2011
da € 0,01 a € 50.000,00 €        34,20
da € 50.000,01 a € 149.999,99 €        70,00
da € 150.000,00 a € 499.999,99 €      240,00
da € 500.000,00 in poi €      680,00

L’imposta, rapportata al periodo, viene applicata in base al saldo del dossier titoli risultante alla data di chiusura del periodo (mese, trimestre, semestre o anno) rendicontato. I nuovi importi si applicano sui rendiconti emessi dopo l’introduzione della nuova normativa (6/7/2011). Se il saldo del deposito è pari a zero non si paga imposta.

I titoli per il calcolo del saldo dossier vengono valorizzati al valore nominale o di rimborso (se i 2 valori sono differenti si utilizza il valore nominale) e, nel caso non esista uno di questi valori, si fa riferimento al valore di acquisto.

Per un elenco dei valori nominali delle società quotate alla Borsa Italiana vedi Valore Nominale Azioni.
Per un elenco delle società quotate alla Borsa Italiana senza valore nominale vedi Azioni Senza valore Nominale.

Nel caso il titolare abbia più dossier titoli presso lo stesso intermediario, il dossier con il saldo maggiore pagherà l’imposta su un saldo figurativo comprendente tutti i dossier. Gli altri dossier di minore importo pagheranno l’imposta sui corrispondenti saldi effettivi.

Nel caso il titolare abbia dossier titoli presso intermediari diversi, l’imposta verrà applicata separatamente da ogni intermediario e quindi, in alcuni casi, questa separazione potrà risultare conveniente.